L’art. 41, comma 6 della legge n. 247 del 2012, dispone che: ‘il tirocinio può essere svolto: (…) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza”.
Il riferimento all’ultimo anno del corso di studio non può essere inteso come ultimo anno, qualunque esso sia, del corso di studio, ma necessariamente come l’ultimo del corso legale al quale si sia “regolarmente iscritti” che, appunto, è il quinto anno.
Questa conclusione non è smentita, ma indirettamente avvalorata dal D.M. n. 70 del 2016 che, all’art. 5, comma 4, fa riferimento alla “durata legale del corso” proprio con riferimento allo studente praticante che non consegua il diploma di laurea “entro i due anni successivi”, imponendogli di “chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti”.
Cassazione civile sez. un., 03/11/2020, n. 24379