In tema di violazioni del Codice della Strada, ed in particolare il caso di superamento del limite di velocità rilevato attraverso autovelox, la mancata indicazione nel verbale di contestazione degli estremi del decreto prefetizio che ha autorizzato l’installazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità costituisce un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio.
E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Civile, con l’ordinanza n. 24758 del 5 Novembre 2020, con la quale ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata.
La vicenda
Il Tribunale di Oristano, in accoglimento dell’appello del Comune —, aveva respinto l’opposizione proposta da S.A. avverso il verbale n. (OMISSIS), elevato a carico dell’opponente per violazione dei limiti di velocità.
Il Tribunale aveva ritenuto ininfluente la mancata menzione, nel verbale impugnato, del decreto prefettizio con cui era stata autorizzata l’installazione dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità, osservando che, per gli accertamenti effettuati mediante l’utilizzo dei dispositivi di cui al D.L. n.121 del 2002, art.4 l’amministrazione, nel differire la contestazione, deve solo esplicitare a verbale i motivi che abbiano impedito la contestazione immediata, non occorrendo ulteriori indicazioni.
S.A. chiedeva la cassazione della sentenza del Tribunale, proponendo ricorso con un unico motivo.
Il Comune resisteva con controricorso e con memoria illustrativa.
Il motivo del ricorso
Con l’unico motivo di ricorso S.A. denunciava la violazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e L. n.168 del 2002, art. 2 e D.Lgs. n.285 del 1992, art. 200, art. 2001, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il Tribunale omesso di considerare che, nei tratti di strada diversi dalle autostrade e dalle strade extraurbane, quale quello di cui si discute, le apparecchiature di rilevazione della velocità possono essere installate solo sulla base di un decreto prefettizio di autorizzazione, i cui estremi devono essere indicati nel verbale a pena di nullità della sanzione, legittimandosi solo in tal caso la contestazione differita della violazione.
Decisione e Motivazione
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e con l’ordinanza n.24758 del 05/11/2020 ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata con rinvio.
Il Collegio ha inteso dare continuità al principio secondo cui la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e che non è rimediabile nella fase di opposizione (Cass. 2243/2008; Cass. 331/2015; Cass. 24214/2018).
Il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201 dispone – con previsione evidentemente integrativa della norma contenuta nel DPR n. 495 del 1992, art.383 che, nei i casi in cui “la violazione non possa essere immediatamente contestata”, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento.
Ai sensi del D.L. n.121 del 2002, art.4 sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al D.Lgs n.285 del 1992, art. 2, comma 2, lett. a) e b) gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
I medesimi dispositivi possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui al citato D.Lgs., art. 2, comma 2, lett. c) e d), ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto.
Dal combinato disposto delle due disposizioni, si evince quindi che i “motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata” – che per le “autostrade o strade extraurbane principali sono direttamente evincibili, in base alla previsione di legge, dalle caratteristiche del tratto stradale – non possono non essere desunti, negli altri casi, che dal decreto prefettizio, cui è rimesso il compito di individuare i tratti ammissibili “tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati” (art. 4, comma 2).
E’ quindi necessario, a pena di nullità della sanzione, che il soggetto sanzionato possa rinvenire gli estremi del decreto prefettizio nel corpo del verbale (Cass. 24214/2018), poichè solo in tal modo gli è assicurata la conoscenza dei “motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata” (art. 201 cit.).
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