Incidente con un’autovettura priva di assicurazione: Cosa fare?

Posso essere risarcito, se l’incidente è stato causato da un veicolo privo di copertura assicurativa o non identificato? La risposta è sì. In queste ipotesi interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Cos’è il F.G.V.S.?

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è un fondo operativo dal 1971 e amministrato dalla Consap, il quale persegue il fine di garantire il risarcimento dei danni derivati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l’obbligo di assicurazione in determinate ipotesi in cui, altrimenti, lo stesso sarebbe impossibile. Tale fondo è alimentato da una aliquota sui premi per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Quando opera il FGVS?

Il Fondo copre quattro tipologie di sinistri, ovvero quando l’incidente sia stato causato da:

  • un veicolo o natante non identificato;
  • un veicolo o natante senza assicurazione;
  • un veicolo o natante assicurato presso un’impresa operante in Italia, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
  • un veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
  • un veicolo spedito nel territorio italiano da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo e verificatosi nel periodo che decorre dalla data di accettazione della consegna del veicolo e si estende per 30 giorni, durante lo quale lo stesso era privo di assicurazione;
  • un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

La liquidazione del danno è effettuata a cura delle Imprese assicuratrici designate dall’Ivass con provvedimento valido per un triennio e comunque entro il massimale di legge.

Oggetto del risarcimento

A seconda del tipo di sinistro, cambia la tipologia dei danni risarcibili dal Fondo, ovvero:

nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona, nonché – in caso di danni gravi alla persona – anche per i danni alle cose per l’importo eccedente i 500,00 euro (franchigia);

nel caso in cui il veicolo non risulti coperto da assicurazione, il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona, che per i danni alle cose;

nel caso in cui il veicolo sia assicurato presso un’impresa in liquidazione coatta, il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona che per quelli alle cose;

nel caso in cui il veicolo è posto in circolazione contro la volontà del proprietario/usufruttuario/acquirente/locatario, il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la loro volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona, sia per i danni alle cose.

L’azione di risarcimento

L’azione per il risarcimento dei danni nelle ipotesi in cui opera il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada può essere proposta solo dopo che siano trascorsi 60 giorni da quando il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata, inviandone una copia anche alla CONSAP.

Legittimato passivo, verso cui esercitare l’azione di risarcimento del danno, è l’impresa designata, mentre alla CONSAP è data la possibilità di intervenire nel giudizio. Il responsabile del danno, invece, dovrà essere citato nell’eventuale giudizio quale litisconsorte necessario solo quando il mezzo che ha cagionato il sinistro risulti privo di copertura assicurativa, quando il veicolo sia stato spedito in Italia da uno Stato dello Spazio Economico Europeo e quando il sinistro occorso sia stato cagionato da veicolo con targa non più corrispondente al mezzo. Sarà invece necessario convenire in giudizio il Commissario liquidatore se il giudizio è promosso nelle ipotesi in cui il veicolo o il natante, che ha cagionato il sinistro, risulti assicurato presso un’impresa posta in stato di liquidazione coatta.

STUDIO LEGALE IACOBELLI

Nell’ipotesi di sinistri stradali, più o meno gravi, con danni a cose e/o persone, è di fondamentale importanza rivolgersi a uno studio legale per tutelare efficacemente i propri interessi sin dalle prime battute della pratica. Lo Studio Legale Iacobelli, grazie ad una esperienza pluriennale in materia di diritto delle assicurazioni e di cause di risarcimento danni da incidente stradale, assiste la propria clientela in tutte le fasi necessarie ad ottenere il giusto risarcimento. Per maggiori informazioni e per ricevere una consulenza, non esitare a contattarci.

FRENOTA UN APPUNTAMENTO

Orario(obbligatorio)