R.C. proponeva ricorso al T.A.R. di Lecce per ottenere l’annullamento del provvedimento del Comune di Casarano, Comando di Polizia Locale, del 18.05.2021, che aveva accolto parzialmente l’istanza di accesso agli atti (limitatamente al rilascio di copia del solo rapporto dell’incidente stradale), negando però l’accesso agli atti afferenti i filmati di videosorveglianza del sinistro del 13.04.2021, avvenuto in Casarano.
I Giudici Amministrativi affermano che il diritto di accesso costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione ex se, indipendentemente cioè dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale, non costituendo il diritto di accesso una pretesa strumentale alla difesa in giudizio, ma essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita (C.d.S, AA.PP. nn. 5 e 6/2005).
Pertanto, la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione, ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre, non avendo carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente, dovendo il diritto di accesso essere ricondotto unicamente alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela, collegata alla documentazione cui si chiede di accedere.
Per il Collegio, il diritto di accesso riveste valenza autonoma, non essendo stato configurato dall’ordinamento con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, costituendo tale diritto un principio generale dell’ordinamento giuridico, ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità dell’esercizio della funzione pubblica da parte dell’interessato, e basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi, dovendo conseguentemente il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante dell’istante e la documentazione oggetto di richiesta di accesso, di cui all’art. 22 comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, essere inteso in senso ampio, ed essere genericamente mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante dello stesso.
I Giudici ricordano anche la recente pronuncia del Consiglio di Stato, il quale aveva ribadito che: “L’avvenuto decorso del termine per impugnare gli atti della procedura non incide sull’attualità dell’interesse all’accesso; non spetta all’amministrazione che detiene il documento valutare le modalità di tutela dell’interesse del richiedente e negare l’accesso per il caso in cui ritenga talune di esse non più praticabili; è solo del privato richiedente, una volta ottenuto il documento, la decisione sui rimedi giurisdizionali da attivare ove ritenga lesa la sua situazione giuridica soggettiva e se per taluni di essi (o per quelli unicamente esperibili) siano già spirati i termini di decadenza (o, eventualmente, di prescrizione) l’eventuale pronuncia di inammissibilità non può, certo, essere anticipata dall’amministrazione destinataria della richiesta di accesso allo scopo di negare l’ostensione del documento” (C.d.S, V, 27.6.2018, n. 3953).
Il Collegio quindi riteneva riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione della richiesta documentazione, strettamente correlato alla difesa di un interesse giuridico, connesso all’accertamento delle reali responsabilità dei conducenti nel sinistro in esame.
Nessun rilievo veniva riconosciuto, invece, alle giustificazioni addotte dal Comune nella nota di diniego, in cui si oppone il rifiuto opposto dall’altro soggetto coinvolto nel sinistro, nonché quelle esposte in sede di costituzione nell’odierno giudizio (il contrario tenore del locale Regolamento relativo al trattamento dei dati personali e le finalità degli impianti di videosorveglianza).
Infatti, ai sensi dell’art. 24 co. 7 l. n. 241/90: “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. …”.
Nel caso esaminato dai Giudici Amministrativi, la visione dei filmati di sorveglianza era strettamente correlata alla difesa degli interessi giuridici del ricorrente, essendo di intuitiva evidenza che soltanto l’accertamento della reale dinamica del sinistro consente di appurare in maniera certa le responsabilità dei soggetti in esso coinvolti.
Né poteva ritenersi sufficiente a tal fine il rapporto redatto dalla Polizia Locale, in quanto esso risente della personale valutazione della dinamica del sinistro operata dai verbalizzanti, la quale potrebbe, in astratto, non essere strettamente aderente all’accadimento dei fatti.
Viceversa, la ricostruzione della dinamica del sinistro operata sulla base dei filmati di videosorveglianza escludeva qualsiasi valutazione e, dunque, anche eventuali errori umani, in quanto fondata su dati certi e oggettivi.
Allo stesso modo, nessun rilievo veniva riconosciuto all’altra giustificazione addotta dal Comune fondata sul locale Regolamento sugli impianti di sorveglianza, per la semplice e dirimente ragione che la fonte del diritto di accesso è la legge dello Stato (art. 22 ss. l. n. 241/90), da ritenersi prevalente – sulla base dei normali principi in tema di gerarchia delle fonti – sul Regolamento locale.
Il T.A.R. quindi, accoglieva il ricorso, e ordinava al Comune di Casarano di mettere a disposizione del ricorrente, entro gg. 30 dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o, ove antecedente, dalla data di notificazione della stessa, tutti i filmati di videosorveglianza relativi al sinistro del 13.04.2021, nominando in mancanza un commissario ad acta, su apposita istanza della parte interessata.