Ricorso Carta Docente

Ricorso Carta Docente

L’art. 1 comma 121 della legge 107/2015 ha istituito per gli insegnanti di ruolo la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale del valore di € 500,00 all’anno. Tuttavia l’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015 precisa che gli unici destinatari della carta docente sono i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le scuole statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, inclusi i docenti in formazione e prova”. Di conseguenza, tutti i docenti con contratti a tempo determinato, che rappresentano una parte significativa del personale docente e contribuiscono in modo rilevante al buon funzionamento del sistema educativo del nostro Paese, sono esclusi da questo beneficio. Tale esclusione palesemente ingiusta ha spinto numerosi docenti precari a proporre ricorso di fronte al Tribunale del Lavoro, chiedendo il riconoscimento del diritto al cosiddetto “bonus docenti”.

Pronunce Giurisprudenziali

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022

Con la sentenza n. 1842/2022, il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui escludeva dai benefici gli insegnanti di Religione con contratto a tempo determinato. Anche se la sentenza ha effetto solo per i ricorrenti, senza comportare l’annullamento del provvedimento amministrativo per tutti i soggetti potenzialmente interessati, essa stabilisce principi di diritto fondamentali applicabili analogicamente a tutti i docenti con contratto a termine.

L’ordinanza della Corte di Giustizia del 18 maggio 2022 – causa C-450/21

Con l’ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), la Corte di Giustizia ha stabilito in modo definitivo che il bonus previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, spetta anche ai docenti con contratto a tempo determinato.

La Corte di Cassazione n. 10072 del 27 ottobre 2023

La Corte ha stabilito che la Carta del Docente è destinata anche ai docenti con contratti a termine, con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, come previsto dalla Legge n. 124/1999, art. 4, commi 1 e 2. L’azione di adempimento per ottenere la Carta deve essere avviata entro 5 anni dalla maturazione del diritto. I docenti ancora in servizio al momento della sentenza hanno diritto all’adempimento specifico, mentre quelli che hanno cessato il servizio possono richiedere il risarcimento dei danni subiti. La prescrizione per le azioni risarcitorie è di 10 anni dalla data di uscita dal sistema scolastico.

Chi può proporre ricorso

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Possono proporre il ricorso, tutti colo che negli ultimi anni hanno lavorato nella scuola come:

  • Docenti: di qualsiasi ordine e grado purché abbiano prestato servizio nelle scuole pubbliche;
  • Educatori: come  stabilito dalla sentenza della Cassazione Civile numero 32104/22 anche il personale educativo ha il diritto di usufruire del bonus docenti, sebbene svolga funzioni diverse da quelle strettamente didattiche e di istruzione proprie dei docenti, partecipa comunque ai contenuti educativi e formativi degli allievi, convittori e semiconvittori, e per questo motivo è considerato parte dell’area professionale del personale docente. Dunque, analogamente agli insegnanti precari, il personale educativo ha la possibilità di ottenere il riconoscimento della Carta docente relativamente agli ultimi cinque anni, mediante ricorso al giudice del Lavoro.

Oggetto del Ricorso

Il ricorso è finalizzato a far condannare il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione del ricorrente la Carta Docente con l’importo spettante. Pertanto, in caso di esito favorevole del ricorso, il ricorrente otterrà l’importo riconosciuto in sentenza come credito da spendere mediante la carta elettronica del docente.

I requisiti per richiedere il bonus

La vigenza del rapporto

Uno dei requisiti per beneficiare della Carta docente è che il docente sia attualmente inserito nelle GPS e/o stia presentando servizio alle dipendenze del Ministero. La Carta del Docente non è prevista per i dipendenti che hanno cessato il servizio per qualsiasi motivo.

La durata del rapporto

La giurisprudenza di merito ha più volte chiarito che il bonus spetta ai docenti con contratto:

  • fino al termine delle lezioni (30 giugno),
  • fino al termine delle attività didattiche (30 agosto),
  • destinatari di supplenze brevi che nel corso dell’anno scolastico si siano protratte per almeno 180 giorni anche non consecutivi.

Per quanto riguarda l’orario, spesso è richiesto che il docente abbia svolto almeno il 50% dell’orario stabilito a tempo pieno del grado scolastico di riferimento. Ad esempio per i docenti della scuola secondaria, dove la cattedra full-time è di 18 ore, è richiesto un contratto di almeno 9 ore settimanali.

Prescrizione 

La prescrizione del diritto alla Carta docente è quinquennale. L’importo, se non utilizzato nell’anno scolastico di riferimento, diviene credito da utilizzare nell’anno successivo.

I tempi di pagamento da parte del Ministero

Nel caso di ottenimento della sentenza favorevole definitiva, i tempi di erogazione del bonus riconosciuto dipendono esclusivamente dal Ministero. In ogni caso, una volta ottenuta sentenza favorevole non impugnabile, il credito verrà erogato e il ricorso resta l’unico modo per ottenere il bonus per gli anni in cui questo non è stato riconosciuto.

Il ricorso per ottemperenza

Se il Ministero non dovesse accreditare il bonus in tempi ragionevoli, il docente, decorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza, ha la possibilità di esperire il ricorso per ottemperanza di fronte al T.A.R. regionale competente affinché si ordini all’Amministrazione di accreditare il bonus docente come riconosciuto e preveda la nomina di un commissario ad acta per eseguire la sentenza in caso di inerzia del Ministero con l’aggiunta di una penalità di mora per il ritardo.

Per cosa può essere utilizzata la Carta Docente

La carta del docente può essere utilizzata per l’acquisto di:

  • Libri e Testi
  • Hardware e Software: quali pc, tablet e computer portatili;
  • Iscrizione a corsi di formazione quali i corsi di abilitazione per insegnanti;
  • Biglietti d’accesso a teatro, cinema e musei.

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